IL NUOVO BENEFICIO FISCALE PER I PENSIONATI ESTERI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA NEI COMUNI DEL MEZZOGIORNO

Domenica 07 Aprile 2019 15:00 di Redazione CatanzaroPrima

 

 

La legge di bilancio per il 2019 (Legge 30/12/2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31/12/2018 n. 302), all’art. 1, commi 273 e 274, ha introdotto nel testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) il nuovo articolo 24-ter che disciplina l’opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno.

I soggetti interessati da questa nuova disciplina sono le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione (le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati) erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza (ai fini fiscali l’Italia considera residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio italiano il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile) in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti.

Le persone in possesso di tali requisiti possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, individuati in maniera speculare a quelli previsti dalla normativa italiana, ad un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione. 

 


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