STAGIONE SPORTIVA 2019-2020 / DISPOSTO DIVIETO VENDITA E SOMMINISTRAZIONE BEVANDE IN VETRO, PLASTICA E LATTINE E ALCOLICI ALLO STADIO “CERAVOLO”

Venerdì 13 Settembre 2019 20:00 di Redazione CatanzaroPrima

STAGIONE SPORTIVA 2019-2020 / DISPOSTO DIVIETO VENDITA E SOMMINISTRAZIONE BEVANDE IN VETRO, PLASTICA E LATTINE E ALCOLICI ALLO STADIO “CERAVOLO”

 

In occasione degli incontri di calcio presso lo Stadio “N. Ceravolo” del campionato di Serie C stagione e di Coppa Italia 2019/20 e di ulteriori eventi sportivi, nelle date di svolgimento delle partite, a partire da tre ore prima dell'inizio e fino a due ore dopo la conclusione dei singoli incontri, sono stati disposti con ordinanza del sindaco: il divieto assoluto di vendita, somministrazione e consumo di bevande alcooliche e superalcooliche con gradazione superiore a 5°, in contenitori di qualunque specie e materiale; il divieto assoluto di vendita e somministrazione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro, plastica o lattine in alluminio, prevedendosi in sostituzione la vendita in bicchieri di carta o plastica. 

I suddetti divieti hanno valenza per tutti gli operatori commerciali e saranno operativi all’interno del perimetro delimitato dall’area recintata e dall’area esterna dell’impianto sportivo, per un raggio di circa 500 m, nelle seguenti vie circostanti al medesimo:

Piazza Fratelli Bandiera - Via M. Greco (tratto da compreso tra Piazza F.lli Bandiera e intersezione Via Buccarelli) - Via Panella - Via Piccoli - Piazza A. Moro - Via Purificato - Piazza Montenero - Via Cantafio - Via Galiucci - Via Borelli - Via Alberti - Via Arena - Via Daniele - Via N. Nasi - Via Buccarelli - Via Pascali - Via Schipani - Via Stretto Capuccini - Via De Gasperi (tratto compreso tra Via Daniele e intersezione Via Buccarelli) - Via Scalise - Via Stadio - Via D. Mottola D’Amato - Via E. Scalfaro - Via Barreca - Via Ambrosio - Piazza Montegrappa - Via Paternostro - Via Romeo - Via Citriniti - Via Martelli - Via Paglia - Piazza Martiri Ungheresi - Via Jan Palach - Via A. De Nobili - Via Morelli - Via R. Carbonari - Via L. Rossi - Via Pio X (tratto compreso tra l’intersezione con la Via Gramsci e l’intersezione con Via M. Greco) - Via G. Mattei - Via Madonna dei Cieli - Via Monsignor Fiorentino - Via L. Costanzo - Via San Brunone di Caulonia - Via Schiavi - Via V. Cortese - Via Scuola Agraria - Via Martiri di Cosenza - Via A. Greco.

Nel citato arco temporale, la somministrazione di bevande anche alcoliche in contenitori di vetro, è consentita unicamente se il consumo avvenga all’interno dei pubblici esercizi di somministrazione e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate all’occupazione di suolo pubblico (dehors e gazebo), con divieto assoluto di consumo al di fuori di esse e di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra.

Il provvedimento è stato adottato coerentemente con le disposizioni dettate dall'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive al fine di impedire il verificarsi di situazioni pericolose per l'incolumità pubblica, la sicurezza e l'ordine pubblico. L’inottemperanza all’ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile con la sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro con pagamento in misura ridotta pari a 50 euro.

 


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